1. Ai fini della presente legge si intendono:
a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli interventi di tipo educativo e ricreativo aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati, da professionisti o da volontari opportunamente formati, con l'aiuto di animali in possesso delle caratteristiche definite con il regolamento di cui all'articolo 4;
b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze di patologie e di malesseri emozionali e psicologici, praticati esclusivamente da medici professionisti con comprovata esperienza, con l'aiuto di animali
2. Le attività e le terapie assistite dagli animali possono essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti o in altre strutture socio-sanitarie ritenute idonee ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4.
3. Nelle attività e nelle terapie assistite dagli animali è vietato l'impiego di animali selvatici, esotici e di cuccioli. Gli animali devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi di AAA e di TAA e sono sottoposti a controlli periodici per l'accertamento delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego.