Art. 2.
(Definizione delle attività e delle terapie assistite dagli animali).

      1. Ai fini della presente legge si intendono:

          a) per attività assistite dagli animali (AAA), gli interventi di tipo educativo e ricreativo aventi l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dell'uomo e realizzati, da professionisti o da volontari opportunamente formati, con l'aiuto di animali in possesso delle caratteristiche definite con il regolamento di cui all'articolo 4;

          b) per terapie assistite dagli animali (TAA), gli interventi finalizzati al miglioramento di alterazioni e disturbi fisici, della sfera emotiva o cognitiva, conseguenze di patologie e di malesseri emozionali e psicologici, praticati esclusivamente da medici professionisti con comprovata esperienza, con l'aiuto di animali

 

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specificamente educati o addestrati, nell'ambito di sedute terapeutiche, individuali o di gruppo, di volta in volta documentate e valutate.

      2. Le attività e le terapie assistite dagli animali possono essere praticate presso ospedali, centri di riabilitazione, case di riposo, asili nido e scuole di ogni ordine e grado, istituti di detenzione, comunità per il recupero di tossicodipendenti o in altre strutture socio-sanitarie ritenute idonee ai sensi del regolamento di cui all'articolo 4.
      3. Nelle attività e nelle terapie assistite dagli animali è vietato l'impiego di animali selvatici, esotici e di cuccioli. Gli animali devono superare una valutazione che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, fra le quali in particolare la socievolezza e la docilità, nonché l'attitudine a partecipare ai programmi di AAA e di TAA e sono sottoposti a controlli periodici per l'accertamento delle condizioni di salute e in generale di benessere richieste ai fini del loro impiego.